Via libera alle vertenze salariali e previdenziali

Via libera alle vertenze salariali e previdenziali

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 28230/2023 e n. 2771/2023, ha di fatto aperto il vaso di Pandora. Richiamando l’art. 36 della Costituzione – che sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa – la Corte ha affermato che nessun accordo, neppure un contratto collettivo nazionale (CCNL), può derogare a tale principio costituzionale.

Questa decisione segna la fine della presunzione di legittimità dei CCNL, anche se sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, e apre un’ampia area di intervento discrezionale della magistratura nel mondo del lavoro. Per gli Istituti di previdenza, inoltre, rappresenta una potenziale opportunità per incrementare le entrate contributive.

Le retribuzioni previste dai CCNL non costituiscono più un costo certo per le aziende, così come non lo sono più i relativi oneri previdenziali. Lavoratori ed enti possono ora rivolgersi al giudice per rivendicare differenze retributive e contributive, sostenendo che il trattamento economico percepito – anche se conforme al CCNL – non sia idoneo a garantire una vita libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia.

Diventa quindi rilevante conoscere la composizione del nucleo familiare del lavoratore: un dipendente con moglie e cinque figli potrebbe rivendicare un salario superiore rispetto a un collega celibe; allo stesso modo, potrebbero rilevare esigenze legate ad attività sportive, culturali o sociali, rispetto a chi conduce una vita più semplice o sedentaria.

Ma c’è di più. Il giudice, nel valutare l’adeguatezza della retribuzione, può adottare un criterio “olistico”, considerando non solo i bisogni materiali (alloggio, cibo, salute), ma anche esigenze come istruzione, cultura, attività sportive e simili. Un’impostazione coerente con quanto affermato dall’Unione Europea nella direttiva 2022/2041.

Le sentenze della Cassazione attribuiscono così ai giudici un potere discrezionale non previsto da alcuna legge ordinaria, considerando che l’art. 36 della Costituzione ha natura programmatica e non è direttamente applicabile. Al contrario, non è stato dato rilievo agli artt. 39 e 40, che attribuiscono ai lavoratori, organizzati liberamente in associazioni sindacali, il diritto-dovere di tutelare i propri interessi.

Nulla avviene per caso: negli ultimi decenni la cosiddetta “triplice” sindacale ha assunto un ruolo più politico che contrattuale, rimanendo spesso inerte di fronte allo smantellamento del sistema sociale e ai ritardi nel rinnovo dei CCNL. Questo vuoto di rappresentanza sembra aver attirato l’attenzione della magistratura, sempre più presente in ambiti che un tempo erano prerogativa delle parti sociali.